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Sez. 6, Sentenza n. 44827 del 22/06/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 231085 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - portiere o sostituto | Lettera raccomandata di conferma - Consegna anche della medesima al portiere, nella perdurante assenza dell'imputato e di persone conviventi - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231085-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - portiere o sostituto

La notificazione eseguita, in assenza dell'imputato e di persone con lui conviventi, mediante consegna dell'atto al portiere, ai sensi dell'art. 157, comma terzo, cod. proc. pen., è da considerare regolare anche nel caso in cui, perdurando la suddetta assenza, la lettera raccomandata di conferma, successivamente inviata all'imputato in ossequio a quanto previsto dalla citata disposizione normativa, venga anch'essa consegnata al portiere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)