Sez. 2, Sentenza n. 9293 del 05/08/1992 (Rv. 478448 - 01)
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso | Onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del d.P.R. N. 820 del 1983 - Attività compensate con onorario fisso ex art. 5 e con onorario variabile ex art. 4 - Distinzione - Criteri - Incarico avente ad oggetto l'accertamento e la valutazione del reddito aziendale per un lungo periodo di tempo e la ricostruzione della contabilità - Calcolo dell'onorario con il criterio della percentuale per scaglioni ex art. 4 citato - Obbligatorietà.
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso
In tema di onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 le attività compensate con onorario fisso ai sensi dell'art. 5 (che si riferisce alla perizia ed alla consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili) si distinguono da quelle compensate con un onorario variabile ai sensi dell'art. 4 (che riguarda la consulenza in materia di bilancio e conto profitti e perdite) perché le prime sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e in operazioni di contabilizzazione, mentre le seconde sono configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti. Ne consegue che l'onorario deve essere calcolato secondo il criterio della percentuale per scaglioni previsto dall'art. 4 citato, quando l'incarico conferito al C.T.U. abbia avuto ad oggetto l'accertamento e la valutazione del reddito aziendale per un lungo arco di tempo e la ricostruzione sulla base dei documenti prodotti della relativa contabilità.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 4 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)