Sez. 2, Sentenza n. 12811 del 18/12/1997 (Rv. 511020 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico - Prestazione - Valutazione - In base all'incarico - Operazioni necessarie - Inclusione - Conseguenze - Applicabilità analogica del compenso per tali prestazioni - Esclusione - "Munus publicum" - Onorario a percentuale per scaglioni - Oltre il miliardo - Irrilevanza - Incidenza per l'aumento fino al doppio.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Se ad un consulente tecnico d'ufficio è affidato l'incarico di verificare e riscontrare operazioni contabili già acquisite in materia amministrativa, contabile e fiscale, l'onorario - a percentuale, per scaglioni, non liquidabile oltre il miliardo, in considerazione del "munus publicum" svolto, potendo incidere l'ulteriore importo soltanto sulla complessità, difficoltà e importanza delle prestazioni, e quindi per aumentare fino al doppio il compenso (art. 5 legge 8 luglio 1980 n. 319) - è stabilito dall'art. 2 d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, anche se è stato necessario espletare indagini ricostruttive e valutative della contabilità, e senza che perciò possa invece, analogicamente, liquidarsi l'onorario previsto dal successivo art. 4 in tema di bilancio e conto profitti e perdite, trattandosi di prestazioni astrattamente cumulabili, ma distinte, sì che non è possibile liquidare il compenso dell'una all'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5, DPR 14/11/1983 num. 820 art. 2 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)