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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3170 del 09/02/2018 (Rv. 646933 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Spese di manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali – Deducibilità ex art. 102 TUIR - Carattere eccezionale delle spese – Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-09
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646933-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo degli stessi, ex art. 102, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)