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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16820 del 07/08/2020 (Rv. 658655 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Spese di manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali - Deducibilità ex art. 102 T.U.I.R. - Carattere eccezionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-07
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658655-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo, ex art. 102, comma 6, T.U.I.R., non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che le spese di manutenzione straordinaria di edificio sede della società contribuente andassero imputate ad aumento dei costi dei beni ammortizzabili in ragione della loro natura incrementativa del valore dell'immobile).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 all. 102 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)