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Sez. L, Sentenza n. 10057 del 10/07/2002 (Rv. 555657 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Responsabilità del datore di lavoro per infortuni - Previsione collettiva relativa alla stipula di polizza assicurativa - Azione proposta dagli aventi causa di lavoratore deceduto per infortunio - Titolarità passiva del rapporto - Riconducibilità del contratto di polizza stipulato alla ipotesi di cui all'art 1917 cod. civ. ovvero a quella di cui all'art 1891 cod. civ. - Rilevanza.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555657-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA

La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per se sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale "assicurazione per conto di chi spetta" ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. (per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale "assicurazione della responsabilità civile" ai sensi dell'art 1917 cod. civ. (che obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)