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Sez. L, Sentenza n. 12188 del 10/12/1993 (Rv. 484673 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere | Stipulazione da parte del datore di lavoro di una polizza contro gli infortuni dei dipendenti - Ipotesi riconducibile alla fattispecie ex art. 1917 cod. civ. - Esclusione - Condanna dello stipulante al risarcimento dei danni per responsabilità del fatto - Diritti dello stipulante medesimo nei confronti dell'assicuratore per ottenere la prestazione dedotta in contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484673-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere

Ove il datore di lavoro stipuli polizza di assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti, le peculiarità di tale contratto si limitano al fatto che stipulante e obbligato al pagamento del premio è un soggetto diverso dall'assicurato, acquistando rilevanza solo sul piano dei motivi l'intento di realizzare finalità proprie di un'assicurazione sulla responsabilità civile in relazione alla riduzione dell'eventuale obbligo risarcitorio per l'importo corrispondente alla prestazione assicurativa; in tale ipotesi di assicurazione contro i danni a favore di un terzo, non riconducibile alla fattispecie regolata dall'art. 1917 cod. civ., colui che ha stipulato il contratto non è titolare dei diritti derivanti dal contratto e conseguentemente non può chiedere, ove sia il responsabile del danno coperto da assicurazione, che l'assicuratore esegua nei suoi confronti la prestazione dedotta in contratto per il fatto di essere stato condannato al risarcimento dei danni subiti dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)