Sez. 3, Sentenza n. 9031 del 02/03/1988 Ud. (dep. 24/08/1988) Rv. 179107 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO FINANZIARIO - EVASIONE, CONSUMATA O TENTATA, DI UN TRIBUTO - NON NECESSITÀ.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO FINANZIARIO - EVASIONE, CONSUMATA O TENTATA, DI UN TRIBUTO - NON NECESSITÀ.*
Poiché le leggi finanziarie regolano, in generale, l'imposizione e la riscossione dei Tributi, tale carattere informa necessariamente tutte le norme in esse contenute, anche se dirette a un fine di prevenzione e di controllo o in genere a disciplinare il modo dell'imposizione o della riscossione: ne deriva che costituisce reato finanziario la trasgressione di norma finanziaria, sanzionata penalmente anche se non consistente nell'evasione, consumata o tentata, di un tributo. (Conf mass n 149086).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)