Sez. 3, Sentenza n. 5122 del 24/02/1981 Ud. (dep. 28/05/1981) Rv. 149086 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - FRODI IN TALE SETTORE - NATURA DI REATO FINANZIARIO NON AMNISTIABILE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - FRODI IN TALE SETTORE - NATURA DI REATO FINANZIARIO NON AMNISTIABILE.*
Se le leggi finanziarie regolano in generale l'imposizione e la riscossione dei Tributi, tale carattere informa necessariamente necessariamente tutte le norme in esse contenute, anche se dirette ad un fine di prevenzione e di controllo o in genere a disciplinare il modo dell'imposizione e della riscossione, onde costituisce reato finanziario la trasgressione di norma finanziaria, sanzionata penalmente, anche se non consiste nell'evasione, consumata o tentata, di un tributo. (nella specie, si e ritenuto che costituisse reato finanziario non amnistiabile la violazione degli artt 1 legge 2 luglio 1957 n 474 e 21 legge 31 dicembre 1962, n 1852, miranti alla prevenzione e repressione di frodi nel settore degli olii minerali).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1, Legge 31/12/1962 num. 1852 art. 21 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)