Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 02/02/1979 Ud. (dep. 15/06/1979) Rv. 142224 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO DEL PRINCIPIO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO DEL PRINCIPIO.*
Nel processo penale vige il principio del libero convincimento del giudice cui e consentito di utilizzare qualsiasi elemento che, non escluso espressamente dalla legge, abbia in se l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto. Libero convincimento che non significa, pero, libero arbitrio, ne liberta di giudicare, ne che il giudice possa sostituire alla prova le sue congetture personali o le sue opinioni, ma che, invece, significa liberta nell'accertamento e nell'acquisizione dei mezzi di prova e, soprattutto, liberta di valutare la prova senza limiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)