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Sez. 2, Sentenza n. 9023 del 29/03/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160904 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ESTREMI - UNICO ELEMENTO PROBATORIO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160904-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ESTREMI - UNICO ELEMENTO PROBATORIO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il libero convincimento del giudice consente di utilizzare elementi probatori di ogni specie, purché esistenti nel processo e idonei a dare la certezza del fatto rilevante ai fini della decisione. Questa, pertanto, può fondarsi anche su di un solo elemento obbiettivo, purché accertato nella sua effettiva sussistenza e tale da assumere, nel contesto degli eventi realmente accaduti, valore di prova decisiva. (V mass n 138810; (V mass n 138824; (V mass n 142224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)