Sez. 3 - , Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018 (Rv. 650598 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Erronea affermazione della propria competenza per territorio da parte del giudice di primo grado e del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione ai sensi dell’art. 382 c.p.c.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
Nell'ipotesi in cui sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale invece erano privi, alla cassazione della sentenza d'appello deve seguire - ai sensi dell'art. 382 c.p.c. - l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice competente in primo grado, dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio ex art. 50 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)