Sez. 1, Sentenza n. 10566 del 04/07/2003 (Rv. 564793 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Incompetenza del giudice di primo grado - Decisione della causa nel merito da parte del giudice di appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
Se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.); con la conseguenza che la corte di cassazione deve, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., cassare statuendo sulla competenza la sentenza di appello che abbia erroneamente omesso di dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado, e deve, altresì, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio (liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)