Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 20/07/1971 (Rv. 353261 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - LIMITI.*
L'art 1362 cod civ, allorquando prescrive all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, lungi dallo svalutare l'elemento letterale del negozio, intende ribadire il carattere fondamentale e prioristico che esso assume nella ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche e consentito al giudice di ricorrere alle altre regole ermeneutiche di carattere sussidiario, tra le quali anche la valutazione del comportamento del contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)