Sez. 1, Sentenza n. 425 del 12/02/1973 (Rv. 362406 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA DEL CRITERIO - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA DEL CRITERIO - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
L'art 1362 cod civ, quando prescrive all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale del negozio, ma intende anzi ribadire il carattere fondamentale e prioritario che esso assume nella ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche e consentito ricorrere alle altre regole ermeneutiche. (V 2360/71, mass n 353261).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)