Sez. 6, Sentenza n. 4121 del 17/01/2007 Cc. (dep. 01/02/2007) Rv. 236571 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Atti originali - Dispersione - Ricostruzione - Efficacia sostanziale - "Ex tunc" - Modalità di acquisizione degli atti ricostruiti - Contraddittorio - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 cod. proc. pen. che aveva respinto l'appello proposto dall'indagato avverso il diniego della scarcerazione per difetto di gravità indiziaria conseguente, secondo la prospettazione difensiva, all'inutilizzabilità di elementi probatori dovuta alla mancanza, agli atti del procedimento, dei decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni ambientali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)