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Sez. 5, Sentenza n. 5748 del 11/04/2003 (Rv. 562094 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Titolarità attiva del rapporto d'imposta - Disciplina transitoria per l'anno 1993 - "Ius superveniens" - Trasferimento di detta titolarità dallo Stato ai comuni - Processi pendenti - Successione a titolo particolare del comune allo Stato nel diritto controverso - Configurabilità - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562094-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha determinato, per l'anno 1993, il trasferimento della titolarità attiva del rapporto d'imposta dallo Stato - cui in precedenza era stata, solo per quell'anno, transitoriamente attribuita dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ai comuni, ivi compreso il compito di provvedere ai rimborsi dell'imposta indebitamente versata. La sostituzione "ope legis" dei comuni allo Stato comporta, relativamente alle cause pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998 (15 maggio 1998), il trasferimento della legittimazione, sia attiva che passiva, ai comuni medesimi - come si desume anche dalla disciplina attuativa del citato art. 3 della legge n. 146 del 1998, adottata con il decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367 -, configurandosi un'ipotesi, sia pur atipica, di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 del cod. proc. civ.. Pertanto, in base alla disciplina dettata da quest'ultima norma, il processo, iniziato prima di detta successione, prosegue tra le parti originarie - essendo l'intervento o la chiamata in causa del successore (il comune) meramente facoltativi - e la sentenza pronunciata nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale conserva la legittimazione passiva, spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 18 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 3, Decr. Minist. Finanze 24/09/1999 num. 367, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)