diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11460 del 01/08/2002 (Rv. 556521 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Titolarità attiva del rapporto d'imposta - Disciplina transitoria relativa all'anno 1993 - "Ius superveniens" - Trasferimento di detta titolarità dallo Stato ai comuni - Processi pendenti in tema di rimborso - Successione a titolo particolare del comune allo Stato nel diritto controverso - Configurabilità - Conseguenze - Legittimazione del comune, rimasto estraneo al giudizio di merito, a proporre autonomo ricorso per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556521-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha determinato, per l'anno 1993, il trasferimento della titolarità attiva del rapporto d'imposta dallo Stato - cui in precedenza era stata, solo per quell'anno, transitoriamente attribuita dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ai comuni, ivi compreso, in particolare, il compito di provvedere ai rimborsi dell'imposta indebitamente versata per il 1993, il quale, pertanto, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998 (15 maggio 1998), rientra nella competenza dei comuni. La sostituzione "ope legis" dei comuni allo Stato nell'esercizio di tale funzione comporta, relativamente alle cause di rimborso pendenti alla suddetta data nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il trasferimento della legittimazione passiva ai comuni medesimi - come si desume anche dalla disciplina attuativa del citato art. 3 della legge n. 146 del 1998, adottata con il decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367 -, configurandosi un'ipotesi, seppur atipica, di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 del codice di procedura civile. Ne consegue ulteriormente, in base ai principi generali relativi a detto istituto, che il comune, ancorché - per qualsiasi ragione - sia rimasto estraneo al giudizio di merito, è titolare, al pari dell'amministrazione finanziaria, di un autonomo potere di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza a sè sfavorevole, ovvero di contraddire al ricorso proposto dalla controparte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 18 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 3, Decr. Minist. Finanze 24/09/1999 num. 367, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)