Sez. 1, Sentenza n. 2904 del 11/10/1976 Ud. (dep. 18/02/1977) Rv. 135358 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - DURATA DELLA MALATTIA - CRITERI DI GIUDIZIO - FORMAZIONE DI CROSTA EMATICA - PERSISTENZA DELLA MALATTIA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - DURATA DELLA MALATTIA - CRITERI DI GIUDIZIO - FORMAZIONE DI CROSTA EMATICA - PERSISTENZA DELLA MALATTIA.*
Ai fini della sussistenza del delitto di lesioni personali, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorche localizzata, di lieve entita e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando e in atto il suddetto processo di alterazione. Ne deriva che deve ritenersi perdurare la malattia in senso medico-legale, malgrado il ritorno della persona offesa al lavoro, ove la ferita presenti ancora una crosta ematica, dal momento che questa, pur costituendo un fatto secondario dell'alterazione primitiva, nasconde una superficie non integra e cioe una epidermide non ancora ricostituita appieno, sicche la lesione non puo ritenersi giunta al termine di guarigione, ma abbisogna ancora di cure fino a che non si sia formata la cicatrice cutanea.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)