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Sez. 3, Sentenza n. 5152 del 06/04/2001 (Rv. 545692 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545692-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da adeguata motivazione e purché conforme alle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, norme applicabili anche all'esegesi di atti della P.A., nel rispetto, peraltro, della natura dei medesimi e dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)