Sez. 3, Sentenza n. 5152 del 06/04/2001 (Rv. 545692 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da adeguata motivazione e purché conforme alle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, norme applicabili anche all'esegesi di atti della P.A., nel rispetto, peraltro, della natura dei medesimi e dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)