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Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007 (Rv. 594302 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Compiuta dal giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594302-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, qual è il fermo amministrativo dei contributi disposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)