Sez. 2, Sentenza n. 3122 del 01/04/1999 (Rv. 524819 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE | Rinuncia tacita - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE
La rinuncia tacita a far valere l'acquisto per usucapione di un diritto reale su un bene immobile può risultare da un comportamento della parte contrario all'acquisto e non richiede la necessità della forma scritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1159 bis, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)