Sez. 2, Sentenza n. 8815 del 05/09/1998 (Rv. 518632 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE | Domanda di divisione di un bene ed affermazione contestuale della propria posizione di usucapiente - Incompatibilità - Conseguenze - Implicita rinuncia alla tutela giuridica della vantata condizione di usucapiente - Configurabilità - Necessità della forma scritta per tale tipo di rinuncia ex art. 1350 cod. civ. - Esclusione.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE
In tema di tutela dominicale, il soggetto che vanti l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione non può, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del bene stesso, poiché la relativa domanda, ponendosi in termini di assoluta incompatibilità con l'originaria pretesa di usucapione, comporta, inevitabilmente, la rinuncia (implicita) alla tutela giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente, senza che, di tale rinuncia, sia necessaria la forma scritta ex art. 1350, n. 5 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)