Sez. L, Sentenza n. 17764 del 02/09/2004 (Rv. 577602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Compenso aggiuntivo per le festività nazionali ove coincidenti con la domenica - Spettanza al lavoratore retribuito in misura fissa in tali giorni in riposo - Estensibilità anche alle altre festività - Esclusione - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, come modificato dalla legge n. 90 del 1954, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso di coincidenza con la domenica delle quattro festività nazionali spetta al lavoratore retribuito in misura fissa il quale in tali giorni abbia riposato, e non può ritenersi esteso anche alle altre festività, atteso che l'art. 3 della legge n. 90 del 1954 prevede la suddetta estensione soltanto in favore dei lavoratori, dipendenti dai privati e retribuiti non in misura fissa; né la differenza di trattamento tra i lavoratori retribuiti ad ore e quelli retribuiti in maniera fissa può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., in quanto trattasi di situazioni non omogenee in relazione alle diverse modalità di prestazione del lavoro e di calcolo delle rispettive retribuzioni.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)