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Sez. L, Sentenza n. 12731 del 19/12/1998 (Rv. 521822 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Compenso aggiuntivo per le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidenti con la domenica - Spettanza al lavoratore in tali giorni in riposo - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521822-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Ai sensi dell'art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso infatti - che trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo - è espressamente previsto dall'art. 2 della cit. legge n.90 del 1954 nel caso (tra l'altro) di sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)