Sez. L, Sentenza n. 29260 del 12/12/2008 (Rv. 606122 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto di previdenza aziendale - Criteri interpretativi - Clausola contrattuale che preveda l'insensibilità delle retribuzione assunta a base della pensione aziendale garantita eccedente il tetto oltre il quale l'INPS applica una qualsiasi riduzione delle pensione - Interpretazione di "riduzione" - Come "mancato incremento" - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione del contratto di previdenza aziendale, il criterio della ricerca dell'intenzione delle parti basato sul senso comune delle parole e delle loro connessioni deve precedere e non seguire il criterio integrativo del contesto normativo, del comportamento successivo e del fine perseguito. Nell'interpretare una clausola contrattuale che preveda l'insensibilità delle retribuzione assunta a base della pensione aziendale garantita, se eccedente il tetto oltre il quale l'INPS applica una qualsiasi riduzione delle pensione, non è possibile conferire al termine "riduzione" il significato di "mancato incremento", dovendosi accertare se il contratto preveda l'eventualità di computare tutta la retribuzione rilevante ai fini INPS, nei limiti e nelle proporzioni di tale rilevanza e, quindi, secondo le tabelle di utilizzazione di cui alla legge n. 67 del 1988 integrata dal d.lgs. n. 503 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)