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Sez. L, Sentenza n. 13392 del 19/07/2004 (Rv. 574685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Criterio letterale - Preminenza - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni dell'asserita incongruità e incompletezza della motivazione; i suddetti canoni sono governati da un principio di gerarchia (artt. 1362 - 1371 cod. civ.) in forza del quale quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 - 1371 cod. civ.), quale va considerato anche il principio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.); nell'ambito dei criteri interpretativi risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, conseguendone che ove quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa. Solo all'esito della corretta applicazione dei canoni interpretativi e letterali, compete al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, l'accertamento in ordine all'insufficienza dei canoni predetti e la necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri (art. 1362, comma secondo, 1365, 1366 - 1371 cod. civ.) per identificare la comune intenzione delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, interpretando l'accordo aziendale del 14 aprile 1972 per i dipendenti della SpA Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, relativo alla pensione integrativa aziendale, aveva ritenuto la spettanza dei maggiori importi dovuti nella misura ottenuta adeguando la pensione totale ai criteri introdotti dall'art. 21, comma sesto, legge n. 67 del 1988, computando, dalla data di entrata in vigore della norma, l'intera retribuzione annua lorda contrattuale, senza limite di massimale, ma con applicazione delle riduzioni percentuali stabilite dall'accordo, in relazione agli anni di anzianità di servizio presso la Fondiaria assicurazioni SpA nonché i limiti risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 21, comma sesto, legge n. 67 cit. ed alla tabella allegata a tale norma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)