Sez. 2, Sentenza n. 7630 del 14/01/2004 Ud. (dep. 23/02/2004) Rv. 228557 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE | Inidoneità dell'azione - Nozione - Differenza con il delitto tentato - Fattispecie.
REATO - REATO IMPOSSIBILE
L'inidoneità degli atti, valida per l'integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità in quanto casualmente atta a conseguire il risultato progettato e prescinde dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell'evento. Mentre, per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. (Nel caso esaminato dalla Corte si è ritenuto che solo il casuale intervento preventivo dei Carabinieri aveva impedito al ricorrente di ricevere un bene rubato, sicché doveva comunque configurarsi il tentativo nel delitto di ricettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)