Sez. L, Sentenza n. 6787 del 19/03/2013 (Rv. 626065 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Assegnazione del sostituto alle medesime mansioni ed allo stesso posto del sostituito - Necessità - Esclusione - Correlazione causale tra l'attività del sostituto e quella del sostituito - Indispensabilità - Sostituzioni successive per scorrimento a catena - Legittimità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente, ricadenti nel regime di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima; tale principio vale anche a disciplinare le fattispecie relative a contratti a termine.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)