Sez. L, Sentenza n. 23761 del 10/11/2009 (Rv. 610902 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Assegnazione del sostituto alle medesime mansioni ed allo stesso posto del sostituito - Necessità - Esclusione - Correlazione causale tra l'attività del sostituto e quella del sostituito - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Il lavoratore assunto a termine ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. b), della legge n. 230 del 1962, per la sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa. Pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione, di tipo causale tra l'attività del sostituto e quella del soggetto sostituito, in difetto della quale si avrebbe una mera coincidenza temporale tra la sostituzione interna del dipendente assente e l'assegnazione del sostituto ad una posizione lavorativa non correlata a quella lasciata scoperta dal dipendente assente.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)