Sez. 6, Sentenza n. 5989 del 10/03/1997 Ud. (dep. 20/06/1997) Rv. 209322 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato detenuto - Stato di detenzione comunicato in udienza dal difensore - Omessa traduzione - Dichiarazione di contumacia - Nullità assoluta.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
In tema di presupposti, per la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa, solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione, con la conseguente impossibilità di disporre la traduzione, può legittimare il giudizio contumaciale. Quando, invece, il difensore abbia reso in udienza dichiarazione circa lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, il giudice è tenuto a disporre accertamenti al riguardo e, in caso di riscontro positivo, disporre la traduzione dell'imputato. Provvedendovi il difensore, l'imputato non ha infatti l'onere di comunicare previamente il suo stato di detenzione onde consentire la tempestiva sua traduzione per l'udienza fissata, in quanto ciò non è previsto da alcuna norma. Ne consegue che ove il giudice disponga procedersi in contumacia dell'imputato, pur essendo stato avvertito del suo stato di detenzione, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)