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Sez. 2, Sentenza n. 2014 del 14/10/1970 (Rv. 348094 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO NEL POSSESSO DEI BENI - ELEMENTI DEL POSSESSO - MANCANZA DI ALCUN TITOLO DI TRASFERIMENTO - NECESSITA - POSSESSO A TITOLO DI PRECEDENTE DONAZIONE - ART 485 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348094-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO NEL POSSESSO DEI BENI - ELEMENTI DEL POSSESSO - MANCANZA DI ALCUN TITOLO DI TRASFERIMENTO - NECESSITA - POSSESSO A TITOLO DI PRECEDENTE DONAZIONE - ART 485 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

La disposizione dell'art 485 cod civ, che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredita il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalita in tale caso, infatti, vi e un titolo (la donazione) che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non entra a far parte dell'asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita l'Azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario non scelga di conferire il bene stesso in natura. Puo dunque parlarsi di possesso, da parte del legittimario, di beni ereditari, solo in quanto il medesimo non possa vantare alcun titolo di trasferimento sui beni stessi il legittimario percio non puo essere considerato erede, ex art 485 cod civ, solo perche in possesso di beni gia di proprieta del de cuius, da questi donatigli quando era in vita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)