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Sez. 2, Sentenza n. 18056 del 03/07/2025 (Rv. 676093-01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE | Donatario chiamato all'eredità - Rinuncia all'eredità - Applicabilità dell'485 c.p.c. ai beni oggetto di donazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2025-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676093-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE

L'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene

donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.

Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 741

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)