Sez. L, Sentenza n. 2733 del 17/04/1986 (Rv. 445779 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE DI INVALIDITÀ NELL'A.G.O. ATTRIBUITA IN VIA AMMINISTRATIVA - PENSIONE DI INVALIDITÀ IN UNA GESTIONE SPECIALE ATTRIBUITA CON GIUDICATO E CON DECORRENZA ANTERIORE A QUELLA DELL'ALTRA PENSIONE - ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE NELLA GESTIONE SPECIALE - ILLEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE DI INVALIDITÀ NELL'A.G.O. ATTRIBUITA IN VIA AMMINISTRATIVA - PENSIONE DI INVALIDITÀ IN UNA GESTIONE SPECIALE ATTRIBUITA CON GIUDICATO E CON DECORRENZA ANTERIORE A QUELLA DELL'ALTRA PENSIONE - ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE NELLA GESTIONE SPECIALE - ILLEGITTIMITÀ.*
Ove all'assicurato, il quale sia già titolare di pensione di Invalidità nell'Assicurazione generale obbligatoria attribuitagli in via amministrativa, venga riconosciuto con sentenza passata in giudicato il diritto alla pensione d'Invalidità in una gestione speciale con decorrenza anteriore a quella della pensione già in godimento, è illegittimo il provvedimento dell'INPS di annullamento di quest'ultimo più favorevole trattamento giacché, in ragione del divieto di cumulo delle prestazioni assicurative e del principio del "favor" del lavoratore, viene ad Estinzione il diritto alla meno favorevole pensione nella gestione speciale, che deve essere revocata con effetto dal momento in cui inizia a decorrere la (più vantaggiosa) pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria determinandosi un susseguirsi nel tempo di prestazioni assicurative senza soluzione di continuità, in conformità con le Disposizioni della legge n. 114 del 1974 che riconosce al pensionato a carico delle gestioni speciali il diritto alla liquidazione della pensione sulla base delle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria, una volta maturati i requisiti di legge, con contestuale revoca della precedente pensione. (V 1751/83, mass n 426594; (V 2303/80, mass n 405979).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 18 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 4 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)