diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1751 del 09/03/1983 (Rv. 426594 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIVIETO DI CUMULO - DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI PRESTAZIONE GIÀ IN GODIMENTO - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELL'INTERESSATO VOLTA ALLA LIMITAZIONE DELLA SPETTANZA DI UNA PENSIONE FINO AL CONSEGUIMENTO DI ALTRA PENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426594-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIVIETO DI CUMULO - DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI PRESTAZIONE GIÀ IN GODIMENTO - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELL'INTERESSATO VOLTA ALLA LIMITAZIONE DELLA SPETTANZA DI UNA PENSIONE FINO AL CONSEGUIMENTO DI ALTRA PENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel vigente sistema previdenziale, data l'unità del rapporto assicurativo, una volta verificatosi uno dei rischi assicurati, si consolida una posizione di diritto soggettivo perfetto e costituzionalmente protetto, che rende giuridicamente impossibile conseguire un'altra prestazione, relativa ad un altro evento protetto, non solo in aggiunta, atteso il divieto di cumulo e l'alternatività tra diverse posizioni assicurative, ma anche in sostituzione della prestazione già in godimento. Pertanto, non può richiedersi la limitazione della spettanza di una pensione (nella specie: di Invalidità) fino al conseguimento di altra pensione (nella specie: di vecchiaia), in quanto, contrariamente al principio di immutabilità, si determinerebbe l'illegittimo mutamento del titolo della pensione per effetto di un atto di volizione elettiva dell'interessato, inidoneo di per sè a determinare la cessazione del diritto al precedente pensionamento, che può verificarsi soltanto nel caso di sopravvenuta accertata e dichiarata inesistenza dei presupposti e delle condizioni che ne consentirono il riconoscimento, senza che possa rilevare che la seconda di dette pensioni sia stata riconosciuta anteriormente alla prima. (V 4459/81, mass n 415166; (V 2303/80, mass n 405979; (V 31/78, mass n 389317).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 60, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 2, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)