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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 18 del 1983

Decisione
decisa il 1983-01-14, depositata il 1983-02-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:18
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15717

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • Ipoacusia da rumore causata da lavorazioni diverse da quelle indicate in tabella
  • Non indennizzabilità
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 140/1981 e O. n. 24/1982.

Norme impugnate

  • art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin Giuseppe ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982. Visti gli atti di costituzione di Prendin Giuseppe ed altro e dell'INAIL; udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
punto 1
ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, nella parte in cui non prevede l'indennizzabilità della ipoacusia da rumori causata da lavorazioni diverse da quelle contemplate in tabella;
punto 2
considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 24 del 1982; che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza in data 18 settembre 1981 (r.o. 186/1982). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze