Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 298 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14672
- Armi e materie esplodenti
- Detenzione di armi comuni da sparo non denunciate
- Trattamento sanzionatorio meno severo di quello previsto per la detenzione di "armi clandestine" denunciate
- Ordinanza di rinvio
- Difetto di motivazione sulla rilevanza ed omessa indicazione del caso di specie
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetterebbe a trattamento sanzionatorio meno severo la detenzione di armi comuni da sparo, non denunciate rispetto alla detenzione di "armi clandestine" denunciate, in quanto - in contrasto con l'art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953 - non motivata in punto di rilevanza e priva del minimo accenno al caso di specie. - O. nn. 18, 78 e 130/1983.
Norme impugnate
- art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 dal Tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Magrini Giulio, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 del 1982;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché verrebbe ad essere assoggettata ad un trattamento sanzionatorio meno severo la detenzione di armi comuni da sparo non denunciate rispetto alla detenzione di armi clandestine denunciate, in conseguenza dell'applicabilità soltanto alla prima fattispecie dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;
punto 2
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 130 del 1983, n. 78 del 1983, n. 18 del 1983);
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 30 gennaio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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