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Sez. 1, Sentenza n. 754 del 27/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212752 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Contenuto - Indicazione delle investigazioni ulteriori e della loro rilevanza - Necessità - Omissione - Conseguenze: inammissibilità dell'opposizione.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212752-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

L'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto alle indagini espletate dal pubblico ministero, anche il riferimento concreto e specifico a elementi che siano strettamente inerenti alla notizia di reato e direttamente incidenti sulle risultanze delle attività di indagine compiute e da compiere.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)