Sez. 1, Sentenza n. 754 del 27/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212752 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Contenuto - Indicazione delle investigazioni ulteriori e della loro rilevanza - Necessità - Omissione - Conseguenze: inammissibilità dell'opposizione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto alle indagini espletate dal pubblico ministero, anche il riferimento concreto e specifico a elementi che siano strettamente inerenti alla notizia di reato e direttamente incidenti sulle risultanze delle attività di indagine compiute e da compiere.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)