Sez. 6, Sentenza n. 44790 del 08/10/2003 Cc. (dep. 20/11/2003) Rv. 227622 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Archiviazione "de plano" del procedimento per infondatezza della notizia di reato - Ammissibilità - Requisiti - Precedente archiviazione della medesima notizia di reato all'esito di investigazioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Il giudice per le indagini preliminari può archiviare de plano gli atti per infondatezza della notizia di reato, nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa e senza procedere alla fissazione dell'udienza prevista dall'art. 409 comma secondo cod.proc.pen., nel caso in cui la medesima notizia di reato sia stata in precedenza oggetto di investigazioni e di valutazione in un procedimento penale già archiviato, sempre che vi sia coincidenza dell'oggetto dei due procedimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)