Sez. L - , Sentenza n. 7305 del 23/03/2018 (Rv. 647544 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Norme elastiche (clausole generali) - Interpretazione - Collegamento della previsione astratta al caso concreto - Attività del giudice del merito - Sindacabilità ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli "standards" valutativi, sulla cui base è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento per giusta causa conseguente a sentenza penale di condanna, in quanto il ricorrente non aveva censurato la violazione dei suddetti "standard" valutativi bensì l'apprezzamento della gravità dei fatti compiuto dal giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)