Sez. L, Sentenza n. 9266 del 04/05/2005 (Rv. 581085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Precetto normativo dell'art. 2119 cod. civ. - Integrazione da parte del giudice di merito (mediante riferimento alla "coscienza generale") - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a licenziamento di informatore medico - scientifico.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. (norma cosiddetta elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. (Nella specie, la sentenza di merito - confermata dalla Corte Cass. - aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un informatore medico - scientifico che aveva fatto falsamente risultare di aver effettuato, nella sua qualità, una serie di visite a medici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)