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Sez. 6, Sentenza n. 3452 del 11/02/1983 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158553 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - MODALITÀ - INTERPELLO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158553-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - MODALITÀ - INTERPELLO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La facoltà di rinunciare all'amnistia è rimessa all'iniziativa dell'imputato, il quale a tal fine, senza che sia necessario alcun "interpello" da parte dell'autorità giudiziaria, deve fare espressa dichiarazione di non voler usufruire del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)