Sez. 6, Sentenza n. 3452 del 11/02/1983 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158553 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - MODALITÀ - INTERPELLO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - MODALITÀ - INTERPELLO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La facoltà di rinunciare all'amnistia è rimessa all'iniziativa dell'imputato, il quale a tal fine, senza che sia necessario alcun "interpello" da parte dell'autorità giudiziaria, deve fare espressa dichiarazione di non voler usufruire del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)