Sez. 6, Sentenza n. 16097 del 03/10/1989 Ud. (dep. 18/11/1989) Rv. 182590 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - PRESENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - SENTENZA - ANNULLAMENTO CON RINVIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - PRESENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - SENTENZA - ANNULLAMENTO CON RINVIO.*
Pur essendo il proscioglimento nel merito previsto dalla legge come ipotesi eccezionale in presenza di una causa di Estinzione del reato (per cui il giudice che si limiti semplicemente ad applicare l'amnistia, senza motivare il diniego di tale proscioglimento, esclude per ciò stesso la sussistenza dei presupposti della pronuncia), nel caso di specifica richiesta dell'imputato, incombe al giudice l'Obbligo di spiegare i motivi per i quali ritiene inapplicabile la norma di cui al secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. (nella fattispecie, in tema di abuso innominato in Atti di ufficio, previsto dall'art. 323 cod. pen., la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, indicando specificamente i punti di ritenuta genericità della motivazione e specificando che l'esame del giudice di rinvio, afferente alla valutazione di elementi già acquisiti al processo, è compatibile con il concetto di evidenza della prova prevista dall'art. 152, secondo comma, cod. proc. pen.). sull'Obbligo di motivazione in caso di espressa richiesta di proscioglimento nel merito. Per l'incompatibilità dell'annullamento con rinvio con il principio di immediata declaratoria delle cause estintive. (Conf mass n 161504; (V mass n 177872; (V mass n 176522; (V mass n 165556; (V mass n 162902; (V mass n 160860; (V mass n 154544; (Conf mass n 161107; (Conf mass n 158838; (Conf mass n 158553; (Conf mass n 157999; (Conf mass n 154717; (Conf mass n 153275; (contra mass n 162446; (contra mass n 158532; (contra mass n 154858).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)