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Sez. U, Sentenza n. 904 del 08/05/1967 (Rv. 327103 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327103-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*

La Corte suprema di Cassazione in materia di giurisdizione e giudice anche del fatto, e, quindi, puo sempre supplire, in tale materia, alla motivazione erronea od insufficiente dei giudici di merito. Pertanto, non ha senso, in tema di giurisdizione, la censura fondata sul disposto del n.5 dell'art. 360 cod.proc.civ., quando la relativa questione sia stata decisa nel merito dalla Corte regolatrice. (Cfr. 1005-63, 2836-58,).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)