diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 79 del 19/02/1999 (Rv. 523360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione di questione di giurisdizione - Censura di omessa motivazione - Poteri delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Estensione anche al giudizio di fatto - Conseguente irrilevanza della censura.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti in sede di giudizio di cassazione, si deve reputare che la censura di omesso esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)