Sez. L, Sentenza n. 2489 del 09/04/1986 (Rv. 445584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - VALORE DI REGOLA GENERALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - NOZIONE DI RETRIBUZIONE - DESUNZIONE DALLA NORMATIVA COLLETTIVA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DEI RATEI DEL PREMIO AZIENDALE E PASQUALE NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI EX ART. 16 N. 3 DELL'ACCORDO AZIENDALE 12 AGOSTO 1965 PER I DIPENDENTI DELL'A.M.T. DI CATANIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - VALORE DI REGOLA GENERALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - NOZIONE DI RETRIBUZIONE - DESUNZIONE DALLA NORMATIVA COLLETTIVA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DEI RATEI DEL PREMIO AZIENDALE E PASQUALE NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI EX ART. 16 N. 3 DELL'ACCORDO AZIENDALE 12 AGOSTO 1965 PER I DIPENDENTI DELL'A.M.T. DI CATANIA.*
Il principio di omnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento: di conseguenza - fatto salvo in ogni caso il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente - ove una norma di legge non imponga, per i fini dell'istituto che essa regola, di calcolare tutti gli elementi della retribuzione da essa indicati, ma rinvii semplicemente alla nozione di retribuzione, questa deve essere intesa nella misura e negli elementi determinati dall'autonomia contrattuale collettiva e, in difetto, da quella individuale o dal giudice, mentre la facoltà di escludere una singola componente dalla base di computo può ritenersi preclusa alla contrattazione collettiva ed individuale soltanto in presenza di una specifica norma di legge che imponga di calcolare tale componente. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che fosse computabile nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale aziendale ai fini del cosiddetto rimborso dei contributi ex art. 16 n. 3 dello accordo aziendale 12 agosto 1965 presso l'a.M.T. Di Catania anche i ratei del premio aziendale e pasquale incidenti sull'aumento retributivo previsto dall'art. 15 CCNL 12 marzo 1980 di categoria). (V 3145/85, mass n 440841; (V 1075/84, mass n 433232).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 12/08/1965 num. 16, Contr. Coll. 12/03/1980 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)