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Sez. L - , Ordinanza n. 12824 del 22/05/2017 (Rv. 644507 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Tutela delle lavoratrici madri - Contratti a tempo determinato con Poste Italiane s.p.a. - Trattamento economico nel caso di inizio del periodo di interdizione dal lavoro nei sessanta giorni dalla cessazione del rapporto - Soggetto erogatore - Difetto di legittimazione passiva dell’Inps - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644507-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il trattamento economico di maternità dovuto alle dipendenti assunte a termine da Poste Italiane s.p.a., nel caso in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi successivamente alla cessazione del rapporto e non oltre il decorso di sessanta giorni da tale cessazione, è posto a carico del soggetto già datore di lavoro, ai sensi della disposizione interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 103 del 1991, conv., con. modif., dalla l. n. 166 del 1991, che fa riferimento al combinato disposto degli artt. 15, comma 1, e 17 della l. n. 1204 del 1971, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Inps, quale successore universale dell'Istituto Postelegrafonici (Ipost), ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 8, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)