Sez. L, Sentenza n. 17400 del 06/12/2002 (Rv. 559054 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici madri - Contratto a tempo determinato con amministrazioni pubbliche - Trattamento economico in caso di inizio del periodo di interdizione dal lavoro oltre i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto - Soggetto erogatore - Ente già datore di lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il trattamento economico di maternità previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della legge n.1204 del 1971, sulla base della interpretazione autentica che l'art. 8 del D.L. 29 marzo 1991, n.103, dà dell'art. 13 della legge n.1204 del 1971, è dovuto alle lavoratrici madri direttamente dalle amministrazioni pubbliche delle quali le medesime erano già state dipendenti con rapporto a tempo determinato (anche se non più dipendenti da oltre sessanta giorni e in stato di disoccupazione, con godimento della relativa indennità) e non dall'INPS, in difetto di una indicazione in tal senso nella norma interpretativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 com. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 8, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)