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Sez. L, Sentenza n. 4301 del 04/05/1994 (Rv. 486471 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Disciplina "ex lege" n. 297 del 1982 - Clausole contrattuali previdenti una più ristretta nozione di retribuzione - Validità - Limiti - Clausole anteriori all'entrata in vigore di detta legge - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486471-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere

L'art. 2120, secondo comma, cod.civ. (nel testo in cui alla legge n. 297 del 1982), nel fare salve le disposizioni collettive previdenti, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, una nozione di retribuzione più ristretta di quella fissata dalla stessa norma, si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, e non già a quelle dei contratti anteriori alle medesime, le quali, già colpite irrimediabilmente dalla sanzione di nullità per contrasto con l'art. 2120, vecchio testo, cod. civ., non possono rivivere per effetto della mera eliminazione del contrasto disposto dalla legge successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)