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Sez. L, Sentenza n. 8559 del 10/08/1999 (Rv. 529268 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Trattamento di fine rapporto - Calcolo relativo al periodo successivo al 31 maggio 1982 - Criterio di onnicomprensività - Diversa previsione della contrattazione collettiva - Validità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529268-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Nel trattamento di fine rapporto spettante agli autoferrotranvieri a far tempo dall'1 giugno 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982) la computabilità di tutti gli elementi retributivi a carattere continuativo, in applicazione dell'art. 2120 cod. civ. - che, anche nel testo modificato dall'art. 1 della legge anzidetta, ribadisce il principio della omnicomprensività riferito ad ogni erogazione non occasionale, facendo tuttavia salva la diversa previsione dei contratti collettivi - può essere esclusa solo in virtù di disposizioni contrattuali successive alla legge medesima, poiché tutte le precedenti disposizioni legislative e collettive regolanti la materia del trattamento di fine rapporto sono state rispettivamente abrogate e dichiarate nulle dall'art. 4, commi decimo e undicesimo, della legge stessa (e non sono suscettibili di reviviscenza in forza del nuovo testo del secondo comma dell'art. 2120 cit.) e poiché in tal senso depone il principio generale di irretroattività della legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)